Il POF - Piano dell'Offerta Formativa č previsto dall'art. 3 del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (Decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 marzo 1999, n. 275) ed č in vigore dal 1 settembre 2000.
Art. 3
Piano dell'offerta formativa
- Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa.
Il Piano č il documento fondamentale costitutivo dell'identitā culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia."
- Il Piano dell'offerta formativa č coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtā locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalitā.
- Il Piano dell'offerta formativa č elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attivitā della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano č adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
- Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtā istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
- Il Piano dell'offerta formativa č reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
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